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Comprare o vendere una casa usata comporta quasi sempre una sorpresa dell'ultimo minuto. Una delle più frequenti, capace di raggelare il sangue a venditori e acquirenti a pochi giorni dalla firma del rogito, è la scoperta che la planimetria depositata in Catasto non corrisponde allo stato reale della casa.
Magari negli anni '80 è stato abbattuto un tramezzo per unire la cucina al soggiorno, oppure un balcone è stato chiuso trasformandolo in veranda, o ancora un ripostiglio è diventato un secondo bagno di servizio. Modifiche considerate "normali" dai vecchi proprietari, ma che per la legge attuale rappresentano un blocco insormontabile.
Cosa succede se ci si presenta davanti al notaio e ci si rende conto che manca la conformità catastale al rogito? Si può procedere lo stesso inserendo una clausola di aggiustamento, oppure l'atto diventa nullo? In questo articolo facciamo chiarezza definitiva sulle responsabilità e sulle soluzioni legali per sbloccare la vendita.
Per capire la gravità del problema, dobbiamo citare la norma di riferimento: il Decreto Legge n. 78 del 2010 (Articolo 19). Questa legge ha introdotto un obbligo tassativo per tutti i rogiti immobiliari in Italia.
A pena di nullità assoluta dell'atto, la compravendita deve contenere:
Se il venditore firma questa dichiarazione sapendo che la casa ha subito modifiche non registrate, sta commettendo un falso in atto pubblico, e l'atto di vendita può essere impugnato e annullato in qualsiasi momento, costringendo alla restituzione dei soldi e della casa.
Spesso gli utenti (e purtroppo anche alcune agenzie immobiliari) confondono questi due termini, usandoli come sinonimi. Si tratta di un errore concettuale pericoloso.
Il paradosso edilizio: Una casa può essere perfettamente conforme a livello catastale (la planimetria al catasto è identica alla realtà perché un geometra l'ha aggiornata), ma essere totalmente abusiva a livello urbanistico (il Comune non ha mai autorizzato quel lavoro). Il notaio ha bisogno che l'immobile sia regolare su entrambi i fronti.
Non ogni minima variazione millimetrica comporta la nullità dell'atto d'acquisto. L'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza della Cassazione distinguono tra difformità rilevanti e lievi incongruenze.
Queste variazioni richiedono una sanatoria edilizia e l'aggiornamento catastale prima di poter vendere:
Se la difformità è minima (ad esempio lo spostamento di pochi centimetri di una porta interna non portante, o una leggera variazione della disposizione degli arredi fissi che non altera la superficie o il numero di stanze), l'atto può essere stipulato.
La legge prevede una tolleranza del 2% sulle misure di superficie indicate nel titolo abilitativo. Sarà comunque compito di un tecnico abilitato certificare che si tratta di una variazione irrilevante.
Se il perito della banca o il notaio si accorgono che la planimetria è difforme, la vendita si ferma. Ecco il percorso obbligatorio che il venditore deve seguire (a sue spese) per sbloccare la situazione:
Negli ultimi anni, per evitare di scoprire la mancanza di conformità direttamente davanti al notaio, in molte regioni italiane (come Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia) è diventata prassi – o obbligo di fatto – la redazione della Relazione Tecnica Integrata (RTI).
Si tratta di un documento firmato da un tecnico indipendente che attesta, sotto la propria responsabilità, che la casa è conforme sia dal punto di vista catastale che urbanistico. Se stai comprando casa, pretendi sempre che il venditore ti fornisca questa relazione prima di firmare il compromesso e versare la caparra.
Hai scoperto che la planimetria della casa che stai vendendo o comprando non corrisponde alla realtà? Non rischiare la nullità dell'atto o la perdita della caparra confirmatoria. Chiedi un parere legale preventivo a un notaio del nostro network per capire come sanare la situazione in tempi rapidi.